Il consiglio per gli affari economici parrocchiale (CAEP). Il CAEP è l’organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all’amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537) in ogni parrocchia.
Si deve garantire un adeguato rapporto tra il consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale, anche nella modalità di una riunione annuale condivisa tra i due organismi, da dedicarsi a un tema specifico (la mozione n. 10 del consiglio pastorale diocesano suggerisce che si possa valutare anche l’opportunità di due riunioni comuni: inziale di programmazione e finale di restituzione).
Il CAEP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il parroco e i vicari parrocchiali, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi). Alla commissione preparatoria spetta definire il numero dei membri.
Il consiglio per gli affari economici deve aver cura di ispirare e coordinare i criteri di natura economica con quelli al servizio delle scelte di natura pastorale e delle finalità specifiche dei beni ecclesiali, sebbene l’appello alle finalità della Chiesa nell’uso dei beni non può assolutamente giustificare pressappochismi o adempimenti imprecisi e approssimativi. I principali compiti del consiglio per gli affari economici sono così individuati:
a) coadiuvare il responsabile di comunità pastorale o il parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell’amministrazione ordinaria e straordinaria, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
b) stabilire, in accordo con il consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie (cf. cost. 331);
c) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il parere del consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del responsabile di comunità pastorale o del parroco all’Ordinario (cf. cost. 346, § 3; in caso di parere totalmente positivo può essere sufficiente la firma dei consiglieri per approvazione);
d) come richiesto dalla mozione n. 12 del consiglio presbiterale elaborare annualmente, in collaborazione con il consiglio pastorale, «un bilancio di missione semplificato, avvalendosi di schemi e suggerimenti adeguati» (è affidato agli uffici amministrativi della Curia il compito di predisporre detti schemi e suggerimenti), che mostri «come le risorse sono destinate e come le strutture sono utilizzate tenendo conto degli aspetti pastorali» (mozione n. 12 del consiglio pastorale
diocesano);
e) rendere conto al consiglio pastorale della situazione economica della comunità pastorale o della parrocchia «mediante una relazione annuale sul bilancio» (cost. 148, § 2, lett. b) e considerare la possibilità di incontri condivisi tra i due consigli (cf n. 11 per il CAECP e n. 23 per il CAEP);
f) verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio;
g) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all’Ordinario (cf. cost. 346, § 3);
h) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia arcivescovile (can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali e della comunità pastorale;
i) collaborare con il responsabile della comunità pastorale o con il parroco nell’attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici, contenute nella normativa canonica (come precisata nel Capitolo 18 del Sinodo 47°), concordataria e civile;
l.) garantire il costante rapporto con gli uffici amministrativi diocesani, mediante l’individuazione di un consigliere indicato come referente parrocchiale; i singoli referenti saranno anche disponibili a partecipare a un coordinamento decanale;
m) mantenere il debito contatto con le attività promosse dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, incaricando in particolare un componente per ogni CAECP o un componente per ogni CAEP di seguire questo ambito;
Rientra nei compiti dei consiglieri anche l’impegno di partecipazione alle specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento, promosse ai diversi livelli (diocesano, zonale, decanale), con attenzione non solo all’aspetto tecnico ma anche al significato proprio dei beni ecclesiali e alle finalità che li caratterizzano