Consiglio Affari Economici

Informazioni sul Consiglio degli Affari Economici di Novate Milanese.
Definizione

Il consiglio per gli affari economici parrocchiale (CAEP). Il CAEP è l’organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all’amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537) in ogni parrocchia.

Caratteristiche

Si deve garantire un adeguato rapporto tra il consiglio per gli affari economici e il consiglio pastorale, anche nella modalità di una riunione annuale condivisa tra i due organismi, da dedicarsi a un tema specifico (la mozione n. 10 del consiglio pastorale diocesano suggerisce che si possa valutare anche l’opportunità di due riunioni comuni: inziale di programmazione e finale di restituzione).

Composizione

Il CAEP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il parroco e i vicari parrocchiali, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi). Alla commissione preparatoria spetta definire il numero dei membri.

Compiti

Il consiglio per gli affari economici deve aver cura di ispirare e coordinare i criteri di natura economica con quelli al servizio delle scelte di natura pastorale e delle finalità specifiche dei beni ecclesiali, sebbene l’appello alle finalità della Chiesa nell’uso dei beni non può assolutamente giustificare pressappochismi o adempimenti imprecisi e approssimativi. I principali compiti del consiglio per gli affari economici sono così individuati:
a) coadiuvare il responsabile di comunità pastorale o il parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell’amministrazione ordinaria e straordinaria, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
b) stabilire, in accordo con il consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie (cf. cost. 331);
c) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il parere del consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del responsabile di comunità pastorale o del parroco all’Ordinario (cf. cost. 346, § 3; in caso di parere totalmente positivo può essere sufficiente la firma dei consiglieri per approvazione);
d) come richiesto dalla mozione n. 12 del consiglio presbiterale elaborare annualmente, in collaborazione con il consiglio pastorale, «un bilancio di missione semplificato, avvalendosi di schemi e suggerimenti adeguati» (è affidato agli uffici amministrativi della Curia il compito di predisporre detti schemi e suggerimenti), che mostri «come le risorse sono destinate e come le strutture sono utilizzate tenendo conto degli aspetti pastorali» (mozione n. 12 del consiglio pastorale
diocesano);
e) rendere conto al consiglio pastorale della situazione economica della comunità pastorale o della parrocchia «mediante una relazione annuale sul bilancio» (cost. 148, § 2, lett. b) e considerare la possibilità di incontri condivisi tra i due consigli (cf n. 11 per il CAECP e n. 23 per il CAEP);
f) verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio;
g) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all’Ordinario (cf. cost. 346, § 3);
h) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia arcivescovile (can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali e della comunità pastorale;
i) collaborare con il responsabile della comunità pastorale o con il parroco nell’attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici, contenute nella normativa canonica (come precisata nel Capitolo 18 del Sinodo 47°), concordataria e civile;
l.) garantire il costante rapporto con gli uffici amministrativi diocesani, mediante l’individuazione di un consigliere indicato come referente parrocchiale; i singoli referenti saranno anche disponibili a partecipare a un coordinamento decanale;
m) mantenere il debito contatto con le attività promosse dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, incaricando in particolare un componente per ogni CAECP o un componente per ogni CAEP di seguire questo ambito;
Rientra nei compiti dei consiglieri anche l’impegno di partecipazione alle specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento, promosse ai diversi livelli (diocesano, zonale, decanale), con attenzione non solo all’aspetto tecnico ma anche al significato proprio dei beni ecclesiali e alle finalità che li caratterizzano

Componenti del Consiglio Affari Economici

Santi Gervaso e Protaso
San Carlo
Sacra Famiglia